News 18.05.2012 – PALESTRE – NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ADEMPIMENTI

CONTENUTO

Si ritiene di far cosa gradita informandoVi che con il nuovo regolamento di prevenzione incendi, le palestre sono state incluse tra le attività soggette agli obblighi di prevenzione incendi. Infatti, il DPR 151/2011, nella tabella delle attività soggette agli obblighi, include al punto 65:
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

A seguito del DPR 151, quindi, la situazione è la seguente:

1 - Al di sotto delle 100 persone e con superficie dei locali inferiore a 200 mq: non sono previsti nuovi obblighi di presentazione al Comando Provinciale dei VV.F. ma la sicurezza antincendio deve essere comunque valutata

2 - Sopra le 100 persone e/o con superficie dei locali superiore a 200 mq: l’attività di palestra deve aver ricevuto l’approvazione del progetto da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Per le palestre di cui al punto 2, i titolari devono acquisire il parere favorevole sul progetto ed espletare gli adempimenti richiesti entro il 6 Ottobre 2012.

Questo studio rimane come sempre a Vs. disposizione per gli approfondimenti del caso e per fornirvi consulenza in merito.

 


News 21.12.2011 – ACCORDO STATO / REGIONI

CONTENUTO

Nuovi obblighi di formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro. La Conferenza Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 ha:

1) approvato gli accordi per la FORMAZIONE di:

--> DIRIGENTI
--> PREPOSTI
--> LAVORATORI

ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 7 del D.Lgs. 81/2008

2) sancito l'accordo per la FORMAZIONE di Datori di lavoro/RSPP, ai sensi
dell'art. 34 del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, quale allegato al Decreto Formazione dei lavoratori, è stata approvata anche la suddivisione di tutte le aziende in 3 fasce di rischio:

- basso
- medio
- alto.

L’Accordo costituisce un ulteriore importante passo in avanti verso la costituzione del LIBRETTO FORMATIVO DEL LAVORATORE, cioè una sorta di scheda personale contenente il percorso svolto dal lavoratore nell’arco della propria attività.
L’Accordo si inserisce pertanto tra i 4 pilastri fondamentali della sicurezza che è bene ricordare, che sono:

1 – LIVELLO TECNICO ADEGUATO
2 – SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
3 – PROCEDURE DI USO CORRETTO DELLE MACCHINE
4 – FORMAZIONE

FORMAZIONE

La formazione di tutto il personale, già presente nel precedente D.Lgs. 626/94, costituisce una tappa fondamentale nella prevenzione degli infortuni, e deve essere articolata in due fasi successive e distinte:

1 – FORMAZIONE GENERALE (durata 4 ore) per tutti i settori: si tratta di 4 ore sui concetti generali di: rischio, prevenzione, protezione, ecc.

2 – FORMAZIONE SPECIFICA: Si tratta di ulteriori 4, 8 o 12 ore, per illustrare e approfondire i rischi specifici per mansione, i possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici dell’azienda.

La durata è funzione dell’appartenenza a una delle 3 fasce di rischio sopra citate, secondo la tabella seguente:

RISCHIO ore SETTORI
BASSO 4 Uffici e servizi, artigianato, turismo

MEDIO
8 Agricoltura, pesca, Pubblica Amministrazione, istruzione, trasporti, magazzinaggio

ALTO
12 Costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali

La formazione specifica deve essere quindi strettamente attinente e conseguente alla VALUTAZIONE DEI RISCHI dell’azienda.
Si intuisce quindi quanto sia importante una formazione specifica e appropriata alle caratteristiche dell’azienda.

SOGGETTI FORMATORI

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso di esperienza professionale, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, almeno triennale.

All’interno di questo studio sia l’ing. Claudio Latini sia l’ing. Stefano Brogi sono qualificati come docenti, in quanto posseggono i seguenti requisiti:
- esperienza come RSPP da almeno tre anni;
- qualifica di auditor interno del sistema di gestione della sicurezza OHSAS 18001.

CONCLUSIONE

Questo studio si propone per l’attivazione dei corsi sopracitati per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste, tenendo conto della specificità delle aziende in collaborazione con le parti sociali, come il Datore di Lavoro ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

 
Studio Tecnico Dott. Ing. Claudio Latini | Via F. Aporti, 20 - 56028 San Miniato Basso (PI) | Partita iva: 00952290500

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